Statuto

Lo statuto dell’Ordine dei Cavalieri di San Francesco d’Assisi: il testo integrale dei 23 articoli e la copia del documento originale in PDF.

Lo statuto è la legge interna dell’Ordine dei Cavalieri di San Francesco d’Assisi, associazione non profit nata a Roma il 6 aprile 2001 e registrata all’Agenzia delle Entrate di Roma con il n. 3/00641. Qui trovi il testo integrale e la copia del documento originale.

La trascrizione riproduce il testo dello statuto, con la sola correzione di refusi evidenti (accenti, apostrofi e maiuscole); i titoli degli articoli sono aggiunti per facilitare la lettura. Nella copia in PDF pubblicata sul sito le firme autografe dei soci fondatori sono omesse.

Indice

Statuto dell’associazione denominata «Ordine dei Cavalieri San Francesco d’Assisi»

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita con sede in Roma – Via G. B. Vico, 22, l’Associazione denominata: «Ordine dei Cavalieri di San Francesco d’Assisi».

Articolo 2 – Finalità

L’Ordine dei Cavalieri di San Francesco d’Assisi è un’Associazione iniziatica di uomini e donne liberi da preconcetti desiderosi di raggiungere il proprio perfezionamento interiore attraverso lo studio dei rapporti che intercorrono tra Dio, l’Uomo e la Natura, e pertanto ha scelto come riferimento il Santo senza Tempo – San Francesco d’Assisi – impegnando altresì tutti i soci per lo studio e la diffusione del pensiero, la vita e l’opera di San Francesco. Ha come motto Pace, Fratellanza, Amore, mediante:

  1. lo sviluppo di rapporti con singoli, gruppi, o enti, italiani e stranieri, che abbiano interessi identici o affini;
  2. la critica, studio e discussione delle conoscenze acquisite per usarle esclusivamente a fin di bene;
  3. lo stimolo per la nascita di associazioni locali che interpretino gli scopi dell’ordine;
  4. la fondazione di una biblioteca dedicata al Santo ispiratore dell’ordine;
  5. tutto ciò che si può fare nell’assoluta liceità per il bene della gente ed in particolare dei soci Cavalieri.

Articolo 3 – Carattere dell’associazione

L’Associazione ha obbiettivi culturali e ricreativi, è apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro. Può svolgere attività commerciale solo per l’approvvigionamento di beni e mezzi in favore dei soci.

Articolo 4 – Ammissione

Possono essere ammessi all’Associazione le persone fisiche di ambo i sessi, che, condividendo le finalità dell’Ordine ed essendo mossi da spirito di solidarietà si impegnano formalmente a dare la loro collaborazione alle iniziative dell’Ordine. La domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio dei Consoli.

Articolo 5 – Diritto di voto

Ogni Cavaliere assume il diritto di voto attivo e passivo con il pagamento annuale, nei termini, della quota associativa.

Articolo 6 – Soci

Gli aderenti all’Associazione si suddividono in:

  1. Cavalieri Fondatori: sono tutti i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.
  2. Cavalieri: sono coloro le cui domande di ammissione, presentate da almeno due Cavalieri, siano state accolte dal Capitano previo parere favorevole del Consiglio dei Consoli.
  3. Amici dell’Ordine: sono coloro che desiderano venire in contatto con l’Ordine, partecipare alle sue iniziative e godere di quei benefici, concessi dall’Ordine ai Cavalieri, che il Consiglio riterrà di estendere anche a loro. Essi però non partecipano alla Tavola dei Cavalieri o Assemblea, non hanno diritto di voto, non possono fregiarsi del titolo di Cavalieri né delle insegne sociali. Gli Amici dell’Ordine possono diventare Cavalieri su presentazione e richiesta di due altri Cavalieri, previo attento esame da parte del Consiglio, come al punto 2 del presente articolo.
  4. Cavalieri Onorari: sono coloro ai quali viene attribuita tale qualifica all’unanimità dal Consiglio dei Consoli per particolari benemerenze acquisite in campo di ricerca nelle iniziative dell’Ordine. Non sono tenuti al pagamento di quote sociali, partecipano alla Tavola dei Cavalieri e alle iniziative dell’Associazione, godendo delle condizioni degli altri Cavalieri, con diritto di parola ma non di voto. I Cavalieri Onorari possono in ogni momento acquisire i diritti di voto tramite il pagamento della quota annuale. La qualifica di Cavaliere Onorario è a vita.

Articolo 7 – Doveri dei soci

È vietato ad ogni socio, sia esso Cavaliere o Amico dell’Ordine, di comportarsi in modo da ledere il prestigio e l’onore dell’Ordine stesso.

Articolo 8 – Perdita della qualifica

La qualifica di Cavaliere si perde per dimissioni notificate al Capitano e per esclusione; l’esclusione, conseguente ad attività contraria ai principi cui si ispira l’Ordine, viene dichiarata dal Capitano, previa decisione del Consiglio dei Consoli. Analogamente avviene per la qualifica di Amico dell’Ordine.

Articolo 9 – Gratuità delle cariche

Nessun compenso, salvo eventuali rimborsi per spese direttamente inerenti la vita associativa, è dovuto ai membri dei vari organi, le cui cariche sono, in ogni caso, gratuite.

Articolo 10 – Organi

Sono Organi dell’Associazione:

  1. la Tavola dei Cavalieri o Assemblea;
  2. il Consiglio dei Consoli o Consiglio Direttivo;
  3. il Capitano o Presidente;
  4. il Console Tesoriere o Cassiere;
  5. il Cancelliere o Segretario;
  6. i Giurati di Giustizia o Revisori dei Conti.

Articolo 11 – La Tavola dei Cavalieri

La Tavola dei Cavalieri o Assemblea, viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all’anno entro il mese di marzo, mediante avviso contenente l’ordine del giorno inviato a tutti i Cavalieri in regola con il pagamento della quota sociale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Può essere convocata, in via straordinaria, d’iniziativa del Capitano, oppure da almeno 3 Consoli, oppure su richiesta della maggioranza dei Cavalieri. È ammessa la rappresentanza nel limite di una delega per Cavaliere.

La Tavola dei Cavalieri:

  1. delibera a maggioranza: in prima convocazione degli aventi diritto, in seconda convocazione dei Cavalieri presenti purché rappresentativi di un terzo dei Cavalieri regolarmente iscritti;
  2. elegge il Consiglio dei Consoli o Consiglio Direttivo;
  3. approva il Bilancio preventivo e consuntivo;
  4. stabilisce, su proposta del Consiglio dei Consoli, la quota associativa;
  5. elegge i Giurati di Giustizia o Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 12 – Il Consiglio dei Consoli

Il Consiglio dei Consoli o Consiglio direttivo è formato, nel primo biennio, dai Cavalieri Fondatori, e nei bienni successivi da cinque Consoli, o Consiglieri, eletti dalla Tavola dei Cavalieri.

  1. I Consoli eletti nominano al loro interno il Capitano in caso di sua dimissione o morte o grave impedimento, il Cancelliere e il Console Esattore.
  2. Il Consiglio dei Consoli è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Capitano.
  3. Le cariche hanno durata biennale e sono rinnovabili (esclusa quella di Capitano che è a vita).
  4. È compito del Consiglio dei Consoli curare che l’Associazione persegua i fini statutari.
  5. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo.
  6. Propone alla Tavola dei Cavalieri la quota associativa, che può essere anche pari a zero.
  7. Può emanare un regolamento per lo svolgimento ordinato della vita associativa.
  8. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, su invito del Capitano, anche i Cavalieri, gli Amici dell’Ordine e i Cavalieri Onorari, ma senza diritto di voto.

Articolo 13 – Il Capitano

Il Capitano o Presidente, è il Primo fondatore ed assume la carica a vita, perdendola per dimissione o morte o altro impedimento grave, cura lo spirito di cooperazione fra i Cavalieri e gli Amici dell’Ordine facilitando lo spirito di fratellanza ed ospitalità.

  1. Presiede il Consiglio dei Consoli e la Tavola dei Cavalieri.
  2. A lui compete la rappresentanza dell’Associazione. In caso di urgenza o temporaneo impedimento, è sostituito dal Console più anziano in base all’età.

Articolo 14 – Il Console Esattore

L’amministrazione dell’Ordine è tenuta dal Console Esattore o Tesoriere al quale viene affidata la cassa dell’Associazione.

Articolo 15 – Il Cancelliere

Il Cancelliere o Segretario: redige i verbali delle sedute, tiene l’archivio, mantiene aggiornato il libro dei soci Cavalieri e Amici dell’Ordine e cura la corrispondenza.

Articolo 16 – I Giurati di Giustizia

I Giurati di Giustizia o Collegio dei Revisori dei conti: sono nominati e scelti, in numero di due, fra persone di provata e riconosciuta probità, hanno durata biennale e possono essere riconfermati.

  1. Ad essi compete il controllo amministrativo e contabile di tutti gli atti dell’Associazione, di cui devono riferire alla Tavola dei Cavalieri.
  2. Per l’incarico di Giurato di Giustizia non è necessario lo status di Cavaliere. Non è comunque compatibile la contemporanea funzione di Console.
  3. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio dei Consoli con solo voto consultivo.

Articolo 17 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell’Ordine è costituito dai beni mobili ed immobili che perverranno da erogazioni liberali, donazioni e lasciti. Le entrate sono costituite dalle quote sociali e dagli eventuali introiti derivanti da manifestazioni sociali di qualsiasi natura, e sono esclusivamente devoluti a copertura delle spese generali e/o a beneficenza.

Articolo 18 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla chiusura, il Consiglio dei Consoli predisporrà il Bilancio preventivo e consuntivo per l’approvazione della Tavola dei Cavalieri.

Articolo 19 – Delegazioni

L’Associazione potrà articolarsi in delegazioni con propria sede secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite dal Consiglio dei Consoli.

Articolo 20 – Responsabilità

I Soci, con il solo fatto di aderire all’Associazione, liberano la stessa e i suoi organi da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare agli aderenti stessi, a terzi ed a cose, durante la partecipazione alle iniziative promosse dall’Associazione stessa.

Articolo 21 – Stemma

Lo stemma dell’Associazione è costituito da uno scudo sovrastato da due fasce tricolori con al centro una corona; all’interno dello scudo una croce blu, e sul primo riquadro in alto a sinistra, diviso dalla croce, un sole, mentre nel quarto riquadro in basso a destra la luna (in onore del Santo – fratello sole, sorella luna).

Articolo 22 – Modifiche dello statuto

La Tavola dei Cavalieri è il solo organo competente ad apporre modifiche o aggiunte al presente Statuto che delibererà con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Articolo 23 – Rinvio alla legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le Norme di Legge.

Norma transitoria

È compito dei soci Fondatori, entro il primo biennio dell’Associazione, definire le Insegne di Gala e i distintivi dell’Associazione. Tali insegne e distintivi entrano a fare parte dello Statuto. Eventuali successive modifiche diventano quindi modifiche statutarie, soggette all’Art. 22 dello Statuto.

Il regolamento

Lo statuto prevede che il Consiglio dei Consoli possa emanare un regolamento per lo svolgimento ordinato della vita associativa (art. 12, punto 7). Il regolamento è in aggiornamento.

Come sono organizzati gli organi dell’associazione è spiegato anche nella pagina Chi siamo; come si aderisce, nella pagina Diventa Cavaliere.